Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - in genere - Procedimento per la dichiarazione di Fallimento– Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15863 del 25/06/2013
Principio di immutabilità del giudice - Applicabilità alla sola fase di decisione - Conseguenze - Giudice delegato all'audizione delle parti - Estraneità al collegio deliberante la dichiarazione di Fallimento - Violazione del principio - Esclusione.
Nel procedimento diretto alla dichiarazione del fallimento non può dirsi violato il principio della immutabilità del giudice, sancito dall'art. 276 cod. proc. civ., ancorché il giudice delegato che ha proceduto all'audizione del debitore sia rimasto estraneo al collegio che ha deliberato la dichiarazione di fallimento, atteso che il predetto principio è applicabile solo dal momento in cui inizia la discussione - la quale non può essere identificata con l'audizione del debitore - e non si riferisce a precedenti fasi interlocutorie, come quelle destinate, nel procedimento prefallimentare, alla raccolta di informazioni e all'ascolto dei creditori e del debitore.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15863 del 25/06/2013