Fallimento - procedure concorsuali: effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere - curatore agente in revocatoria - Cass. n. 11017/2013
Qualità di terzo nei rapporti tra fallito e creditori - Conseguenze - Disciplina di cui all'art. 2710 cod. civ. - Inapplicabilità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11017 del 09/05/2013 Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11017 del 09/05/2013
Art. 2710 cod. civ. - Contenuto - Ambito applicativo - Individuazione - Applicabilità con riguardo al curatore agente in revocatoria - Esclusione - Ragioni. L'art. 2710 cod. civ., che attribuisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, individua l'ambito operativo della sua speciale disciplina nel riferimento, necessariamente collegato, all'imprenditore ed al rapporto di impresa, sicchè non può trovare applicazione con riguardo al curatore del fallimento, il quale, agendo in revocatoria nella sua funzione di gestione del patrimonio del fallito, assume, rispetto ai rapporti tra quest'ultimo ed il creditore, la qualità di terzo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11017 del 09/05/2013
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2013