Fallimento - effetti - per i creditori - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6760 del 07/04/2016
Contratti di garanzia finanziaria - Art. 4 del d.lgs. n. 170 del 2004 - Pendenza di procedura di risanamento o di liquidazione - Escussione della garanzia pignoratizia a mezzo vendita delle attività finanziarie - Garanzie costituite anteriormente all'entrata in vigore del decreto - Applicabilità - Fondamento.
In tema di contratti di garanzia finanziaria, l'art. 4, commi 1, lett. a), e 2, del d.lgs. n. 170 del 2004 (attuativo della direttiva 2002/47/CE), nello stabilire che, al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, il creditore pignoratizio ha facoltà, anche nel caso di apertura di una procedura di risanamento (concordato preventivo e amministrazione controllata) o di liquidazione (fallimento e liquidazione coatta amministrativa), di procedere alla vendita delle attività finanziarie oggetto di pegno nel rispetto delle formalità contrattualmente previste, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita, informando per iscritto gli organi della procedura sulle modalità di escussione adottate e sull'importo ricavato, nonché restituendo contestualmente l'eccedenza, attiene alla facoltà di esecuzione coattiva del credito in autotutela e, dunque, si applica anche alle garanzie pignoratizie costituite in data antecedente alla sua entrata in vigore, sia per il generale criterio procedimentale del "tempus regit actum", sia in ragione dell'espressa previsione dell'art. 11 del menzionato decreto, che ritiene applicabili le sole disposizioni dell'art. 3 alle garanzie costituite in epoca successiva.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6760 del 07/04/2016