Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6918 del 08/04/2016
Decreto ingiuntivo non ancora definitivo al momento del fallimento dell'ingiunto - Inopponibilità nei confronti della procedura - Pagamento eseguito dal debitore poi fallito in forza del decreto provvisoriamente esecutivo prima del fallimento - Ripetibilità a titolo di indebito oggettivo - Esclusione - Azione revocatoria - Ammissibilità.
Ancorché la dichiarazione di fallimento (o del provvedimento di messa in l.c.a.), intervenuta nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a carico del debitore fallito, determini l'inopponibilità alla massa dell'ingiunzione e l'improcedibilità del giudizio di opposizione, il curatore fallimentare (o il commissario della l.c.a.) non ha diritto di ripetere dal creditore la somma da questo incassata a seguito del pagamento eseguito dal debitore ingiunto, prima del fallimento, per effetto del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, potendo solo, eventualmente, proporre azione revocatoria dell'atto solutorio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6918 del 08/04/2016