Proposta di concordato - Indicazione di percentuali di soddisfazione diverse - In relazione all'esito dell'accertamento dei crediti contestati vantati da terzi - Ammissibilità.
È ammissibile la domanda di concordato che, ferme restando la proposta e le modalità di attuazione della stessa previste nel piano, prospetti la possibilità di diverse percentuali di soddisfacimento dei creditori, ricomprese entro una forbice variabile tra una soglia minima ed una massima, a seconda dell'esito dell'accertamento dei crediti in contestazione vantati da terzi.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7066 del 11/04/2016