Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7070 del 11/04/2016
Opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall., nel testo anteriore alla riforma - Domanda riconvenzionale - Ammissibilità - Limiti.
Competenza civile - connessione di cause - In genere.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, così come disciplinato dall'art. 98 l.fall., nel testo, utilizzabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5 del 2006, la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale "dal titolo dedotto in giudizio dall'attore", che giustifica la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della "causa petendi" (richiedendo, appunto, l'art. 36 c.p.c. un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale con quello posto a base di una eccezione, così da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7070 del 11/04/2016