Concordato cd. "con riserva" - Pagamento non autorizzato di debito scaduto eseguito dopo il deposito della domanda - Inammissibilità della proposta - Automaticità - Esclusione - Accertamento della natura straordinaria, o meno, dell'atto e della frode alle ragioni dei creditori - Necessità.
Il pagamento non autorizzato di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato con riserva, non comporta, in via automatica, l'inammissibilità della proposta, dovendosi pur sempre valutare se detto pagamento costituisca, o meno, atto di straordinaria amministrazione ed, in ogni caso, se la violazione della regola della "par condicio" sia diretta a frodare le ragioni dei creditori, pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta negoziale formulata con la domanda di concordato.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7066 del 11/04/2016