Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16614 del 08/08/2016
Imprenditore agricolo - Esenzione dal fallimento - Limiti - Imprenditore agricolo per connessione - Requisiti - Onere della prova - Fattispecie.
L'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, comma 1, c.c., il corrispondente onere probatorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva negato la qualità di imprenditore agricolo alla odierna ricorrente in mancanza di prova che le attività di conservazione e commercializzazione da lei esercitate riguardassero prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16614 del 08/08/2016