Portata - Fatto oggettivo dell'anticipazione del pagamento - Sufficienza.
L'art. 65 l.fall., a norma del quale sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, richiede, per la sua applicabilità, unicamente il fatto oggettivo dell'anticipazione del pagamento rispetto alla sua scadenza originaria, sia essa convenzionale o legale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16618 del 08/08/2016
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
16618
2016