Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16270 del 03/08/2016
Sentenza dichiarativa di fallimento - Impugnazione - Disciplina transitoria ex art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006 - Violazione degli artt. 24 Cost. e 6 e 13 della CEDU - Esclusione - Fondamento.
L'inammissibilità dell'opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, benché su un ricorso proposto anteriormente, costituisce un ragionevole effetto della disciplina transitoria di cui all'art. 150 di quel decreto, sicché, pur impedendo definitivamente l'esame del merito delle contestazioni sollevate dal fallito, non implica alcuna lesione del suo diritto di difesa, né di quello di accesso al giudice ex artt. 6 e 13 della CEDU, atteso che la menzionata riforma della disciplina delle procedure concorsuali non ha introdotto alcuna limitazione alla facoltà di impugnare una tale sentenza, ma ha solo sostituito il rimedio dell'opposizione da proporsi innanzi al medesimo giudice che l'ha pronunciata con quello dell'appello al giudice di secondo grado, incidendo esclusivamente sulle modalità di esercizio di quei diritti, non anche sul loro contenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16270 del 03/08/2016