Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore – Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14814 del 19/07/2016
Notificazione del ricorso e del decreto di convocazione - Inosservanza del termine dilatorio ex art. 15, comma 3, l.fall., e mancata espressa abbreviazione ex art. 15, comma 5, l.fall. - Conseguenze - Nullità della "vocatio in ius" - Automaticità - Esclusione - Condizioni - Partecipazione all'udienza del debitore - Sanatoria della nullità - Fondamento.
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il mancato rispetto del termine di quindici giorni che deve intercorrere tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore e la data dell'udienza (come previsto dalla nuova formulazione dell'art. 15, comma 3, l.fall.) e la sua mancata abbreviazione nelle forme rituali del decreto motivato sottoscritto dal presidente del tribunale, previste dall'art. 15, comma 5, l.fall., costituiscono cause di nullità astrattamente integranti la violazione del diritto di difesa, ma non determinano - ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell'atto - la nullità del decreto di convocazione se, il debitore, pur eccependo la nullità della notifica, abbia attivamente partecipato all'udienza, rendendo dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli, né fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul piano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14814 del 19/07/2016