Domanda di concordato preventivo proposta dopo la decisione sull'istanza di fallimento ma prima della pubblicazione della relativa sentenza dichiarativa - Inammissibilità - Ragioni.
La domanda di concordato preventivo proposta dopo la decisione sull'istanza di fallimento, ma prima della pubblicazione della relativa sentenza dichiarativa, è inammissibile, atteso che il momento della pronuncia di quest'ultima va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre la successiva stesura della motivazione, la sottoscrizione e la conseguente pubblicazione (da cui decorrono gli effetti della sentenza) non incidono sulla sua sostanza, né il fallendo può pretendere la revoca di una decisione già assunta e la retrocessione del processo alla fase istruttoria a seguito della tardiva presentazione di una domanda concordataria su cui il collegio non è più tenuto a statuire.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17156 del 17/08/2016