Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - domanda - effetti – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17412 del 30/08/2016
Prescrizione - Interruzione - Efficacia - Nei confronti del coobbligato solidale del fallito - Sussistenza - Fattispecie.
Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione - In genere.
La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il motivo del coobbligato in solido della società fallita che, in sede di opposizione a cartella esattoriale, collegava gli effetti permanenti dell'interruzione, non già alla presentazione della domanda, ma alla successiva ammissione al passivo).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17412 del 30/08/2016