Potere del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare ex art. 72 l.fall., testo previgente - Trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. in data antecedente alla dichiarazione di fallimento - Opponibilità al promissario acquirente - Esclusione.
Il potere del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare ex art. 72 l.fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportategli dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007) non è opponibile, in virtù del disposto dell'art. 2652, comma 2, c.c., al promissario acquirente che abbia trascritto la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in data antecedente alla dichiarazione di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17627 del 05/09/2016