Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17764 del 08/09/2016
Contemporanea pendenza di un procedimento di concordato preventivo e di un procedimento prefallimentare - Ammissione al concordato preventivo e dichiarazione di improcedibilità del ricorso ex art. 15 l.fall. - Successiva revoca del concordato - Dichiarazione di fallimento su istanza dei creditori originari - Nuovo mandato difensivo - Necessità - Esclusione - Fondamento.
La pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, impedisce la dichiarazione di fallimento solo temporaneamente, sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall., ma non determina l'improcedibilità del procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M., sicché il decreto, con cui il tribunale abbia ciononostante dichiarato improcedibile il ricorso ex art. 15 l.fall. quale mera conseguenza dell'ammissione del debitore al concordato preventivo, non implica di per sé alcuna definizione negativa, nel merito, dell'istruttoria prefallimentare, ma si limita ad attuare il necessario coordinamento organizzativo tra le procedure, e, una volta rimossa la condizione preclusiva alla pronuncia della sentenza di fallimento per effetto della revoca dell'ammissione ex art. 173 l.fall., i ricorrenti conservano la pienezza dei loro poteri di impulso per la prosecuzione del procedimento, senza che sia a tal fine necessario il rilascio di un ulteriore mandato difensivo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17764 del 08/09/2016