Notifica del ricorso di fallimento - Regime anteriore alle modifiche apportate all'art. 15, comma 3, l.fall. - Notifica diretta a mezzo PEC da parte dell'avvocato del ricorrente - Possibilità - Società cancellata - Irrilevanza.
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, nel regime anteriore alle modifiche apportate all'art. 15, comma 3, l.fall. dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, l'avvocato del ricorrente può notificare il ricorso di fallimento, ai sensi dell'art. 3 bis della l. n. 53 del 1994, a mezzo di spedizione diretta all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice, pur se cancellata dal registro delle imprese.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17767 del 08/09/2016