Accordo di ristrutturazione dei debiti - Decreto emesso all'esito del reclamo ex artt. 183, comma 1, e 182-bis, comma 5, l.fall - Omologazione o diniego di omologa - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità – Ragioni
Il decreto con il quale la corte d’appello, decidendo sul reclamo ai sensi dell’art. 183, comma 1, l.fall., richiamato dall’art. 182-bis, comma 5, l.fall., provvede, in senso positivo o negativo, in ordine all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. Invero, detto provvedimento, oltre ad essere decisorio, poiché emesso all’esito di un procedimento, di natura contenziosa, destinato a produrre il giudicato sull’omologazione (o non omologazione) dell’accordo, è anche definitivo, in quanto non altrimenti impugnabile.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26989 del 27/12/2016