Art. 182-ter l.fall. - Infalcidiabilità del credito IVA - Eccezione alla regola generale della falcidiabilità dei crediti privilegiati, compresi quelli relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea - Conseguenze - Applicabilità al solo concordato con transazione fiscale
L’art. 182 ter, comma 1, l.fall., come modificato dall'art. 32 del d.l. n. 185 del 2008, conv. con l. n. 2 del 2009, laddove esclude la falcidia sul capitale dell'IVA, così sancendo l’intangibilità del relativo debito, costituisce un’eccezione alla regola generale, stabilita dall’art. 160, comma 2, l.fall., della falcidiabilità dei crediti privilegiati, compresi quelli relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, e trova, quindi, applicazione solo nella speciale ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26988 del 27/12/2016