Decreto emesso in sede di omologa - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Provvedimento reso all'esito del reclamo sul primo davanti alla corte d’appello - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità – Fondamento
Il decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, poiché è emesso all’esito di un procedimento di natura contenziosa ed è, quindi, idoneo al giudicato, ma, essendo reclamabile ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., non è definitivo e, quindi, soggetto a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., il quale è, invece, proponibile avverso il provvedimento della corte d'appello conclusivo del giudizio sull'eventuale reclamo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27073 del 28/12/2016