Decreto reso dal tribunale ai sensi degli artt. 162, 179 e 173 l.fall. - Mancata emissione della dichiarazione di fallimento - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione – Fondamento
Il decreto con cui il tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall. (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell'art. 179, comma 1) ovvero revoca l'ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell'art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio. Invero, tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27073 del 28/12/2016