Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - rigetto dell'istanza di fallimento - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5069 del 28/02/2017 (Rv. 644455 - 02)
Procedimento per dichiarazione di fallimento - Decreto di rigetto - Giudicato preclusivo - Esclusione - Fondamento - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
Il decreto reiettivo dell'istanza di fallimento - al pari di quello confermativo del rigetto in sede di reclamo - non è idoneo al giudicato e non è, dunque, ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento non definitivo e privo di natura decisoria su diritti soggettivi, dal momento che nessun istante è portatore di un diritto all'altrui fallimento. Non essendo legato alla forma del provvedimento, ma al suo contenuto, l'inidoneità al giudicato riguarda anche il provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento in estensione del socio accomandante adottato unitamente alla sentenza dichiarativa di fallimento della società in accomandita semplice e del socio accomandatario.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5069 del 28/02/2017 (Rv. 644455 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_050, Dlgs_14_2019_art_256, Dlgs_14_2019_art_049