Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5677 del 07/03/2017 (Rv. 644656 - 01)
Domanda di concordato preventivo presentata allo scopo di differire la dichiarazione di fallimento - Abuso del processo - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.
La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d’appello che aveva respinto il reclamo proposto dalla società fallita avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, pronunciata dopo che la medesima proponente aveva rinunciato ad una prima proposta di concordato ed aveva presentato altra proposta concordataria dopo il trasferimento della sede legale all’estero e in presenza di talune istanze di fallimento).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5677 del 07/03/2017 (Rv. 644656 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047