Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - omologazione - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8632 del 03/04/2017
Decreto di omologazione - Modifiche ed integrazioni alla proposta del debitore - Reclamo in assenza di opposizione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di concordato preventivo, il reclamo avverso il decreto di omologazione del tribunale è ammissibile non solo in presenza di opposizioni da parte dei creditori, ma anche allorquando, pur in assenza di queste (o in caso di opposizioni rinunciate), il menzionato decreto introduca, all’interno della proposta presentata dal debitore, clausole aggiuntive che, lungi dal rappresentare mere formule organizzative per un più ordinato svolgimento attuativo del concordato, la integrino e la modifichino in modo tale da ingenerare dubbi circa la corrispondenza tra l’originario progetto di ristrutturazione del passivo e quello che, omologato dal tribunale, costituirà titolo per il proponente ed i creditori ex art. 184 l.fall. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, il decreto con il quale la corte d’appello aveva dichiarato inammissibile, in assenza di opposizioni dei creditori, il reclamo proposto avverso il provvedimento di omologazione modificativo ed integrativo dell’originaria proposta concordataria, evidenziando, altresì, che tale ultimo provvedimento non era emendabile con un procedimento di correzione eventualmente promosso davanti allo stesso tribunale).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8632 del 03/04/2017