Impugnazione di credito tempestivamente ammesso proposta da un creditore tardivo - Proponibilità - Termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. - Applicabilità.
L’impugnazione di un credito tempestivamente ammesso a favore di un terzo può essere proposta dal creditore tardivo – contestualmente alla dichiarazione tardiva del suo credito, ove si sia in presenza di situazioni soggettive tra loro in conflitto – entro sei mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, in applicazione analogica dell’art. 327 c.p.c., salva la mancata conoscenza del processo fallimentare, della cui prova il creditore medesimo è onerato.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 8869 del 05/04/2017