Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - decreto d'inammissibilita' - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9574 del 13/04/2017 (Rv. 643731 - 01)
Richiesta di fallimento del P.M. - Art. 7 l.fall. - Inapplicabilità - Conclusioni orali del P.M. all’udienza ex art. 162, comma 2, l.fall. - Ammissibilità - Fondamento.
Alla richiesta di fallimento formulata dal P.M. ai sensi dell’art. 162, comma 2, l.fall., quale conseguenza dell’inammissibilità della proposta di concordato preventivo, non si applica il disposto dell’art. 7 l.fall., alla cui “ratio”, peraltro, anche la specifica disciplina della richiesta in questione si conforma. Invero, il P.M., informato della proposta di concordato preventivo (art. 161, comma 5, l.fall.), partecipa ordinariamente al procedimento, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle altre parti, mediante la presenza in udienza, ivi compresa quella fissata dal tribunale ai fini della declaratoria di inammissibilità della domanda, rassegnando le proprie conclusioni orali, che comprendono, oltre alla valutazione negativa sulla proposta concordataria, anche l’eventuale richiesta di fallimento in ragione della ritenuta insolvenza dell’imprenditore, di cui è venuto a conoscenza a seguito della partecipazione alla procedura, senza che vi sia la necessità che tali conclusioni si traducano in un formale ricorso da notificare al debitore in vista di un’udienza ex art. 15 l.fall., affatto necessaria.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9574 del 13/04/2017 (Rv. 643731 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_038, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_044