Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore – Sez. 6 - 1, Sentenza n. 13917 del 07/07/2016
Notifica del ricorso a mezzo PEC - Mancata previsione di una nuova notifica in caso di intrusione da parte di terzi nell'"account" di posta elettronica del resistente - Manifesta infondatezza della questione di costituzionalità - Ragioni - Onere del resistente di assicurarsi del corretto funzionamento della casella postale certificata - Contenuto.
In tema di notifica telematica del ricorso di fallimento, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, l.fall. - nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012 - nella parte in cui non prevede una nuova notifica dell'avviso di convocazione in caso di accertata aggressione ad opera di esterni all'"account" di posta elettronica del resistente: quest'ultimo, infatti, tenuto per legge a munirsi di un indirizzo PEC, ha il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata".
Sez. 6 - 1, Sentenza n. 13917 del 07/07/2016