Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13814 del 06/07/2016
Rapporti patrimoniali compresi nel fallimento - Legittimazione processuale del curatore - Esclusività - Limiti - Inerzia dell'amministrazione fallimentare - Conseguenze - Legittimazione del fallito - Condizioni.
La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell'art. 43 l.fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. Se, però, l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13814 del 06/07/2016