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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - Cass. n. 13611/2016

Pagamento eseguito mediante invio di assegno bancario tratto da un terzo - Qualificazione - Adempimento del terzo - Esclusione - Pagamento diretto del debitore - Configurabilità - Fondamento.

In tema di revocatoria fallimentare, non costituisce pagamento del terzo ma adempimento diretto del debitore - e, come tale, revocabile nel concorso di tutti i necessari presupposti - il pagamento eseguito mediante l'invio, fatto da quest'ultimo al proprio creditore, di un assegno bancario tratto da un terzo, consegnato e trasferito al debitore poi dichiarato insolvente, il quale, divenutone proprietario, ha legittimamente esercitato i diritti incorporati nel titolo.

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13611 del 04/07/2016

 

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13611 

2016