Pagamento eseguito mediante invio di assegno bancario tratto da un terzo - Qualificazione - Adempimento del terzo - Esclusione - Pagamento diretto del debitore - Configurabilità - Fondamento.
In tema di revocatoria fallimentare, non costituisce pagamento del terzo ma adempimento diretto del debitore - e, come tale, revocabile nel concorso di tutti i necessari presupposti - il pagamento eseguito mediante l'invio, fatto da quest'ultimo al proprio creditore, di un assegno bancario tratto da un terzo, consegnato e trasferito al debitore poi dichiarato insolvente, il quale, divenutone proprietario, ha legittimamente esercitato i diritti incorporati nel titolo.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13611 del 04/07/2016
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
13611
2016