Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - sentenza di omologazione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12265 del 14/06/2016 (Rv. 640038 - 01)
Decreto del tribunale in sede di reclamo - Rigetto dell'istanza di svincolo di somme accantonate per crediti contestati - Ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - provvedimenti in materia fallimentare .
Una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all'esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore o di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente; ne deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. avverso il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, abbia confermato il decreto del giudice delegato reiettivo della domanda di restituzione delle somme accantonate e destinate all'eventuale soddisfacimento dei crediti in contestazione, trattandosi di atto giudiziale esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, privo dei connotati della decisorietà e della definitività.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12265 del 14/06/2016 (Rv. 640038 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_112