Espropriazione presso terzi a carico del debitore poi fallito - Azione di inefficacia ex art. 44 l.fall. del pagamento eseguito dal "debitor debitoris" - Legittimazione passiva - Beneficiario dell'atto solutorio - Fondamento.
In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, l'azione con la quale il curatore fa valere l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 l.fall., del pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore assegnatario, ha ad oggetto un atto estintivo di un debito del fallito, a lui riferibile in quanto effettuato con il suo denaro e in sua vece, sicché va esercitata nei soli confronti dell'"accipiens", ossia di colui che ha effettivamente beneficiato dell'atto solutorio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14779 del 19/07/2016