Amministratori giudiziari nominati ex art. 15, comma 8, l.fall. - Compenso - Prededucibilità - Sussistenza - Liquidazione in sede di accertamento del passivo - Necessità - Procedimento ex artt. 26 e 111 bis l.fall. - Inapplicabilità.
Il compenso degli amministratori giudiziari officiati ex art. 15, comma 8, l.fall. è prededucibile nel conseguente fallimento, ed il relativo credito va insinuato al passivo attraverso le forme previste, per l'accertamento di quest'ultimo, dagli artt. 93 e ss. l.fall., non potendo essere adottata la procedura semplificata prevista per i crediti dei professionisti nominati ex art. 25 l.fall.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14536 del 15/07/2016