Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20113 del 07/10/2016
Crediti sorti in occasione ed in funzione di procedure concorsuali - Distinzione - Contratto preliminare autorizzato dal giudice delegato al concordato preventivo - Successivo scioglimento, ad parte del curatore, ex art. 72 l.fall. - Credito per restituzione della caparra versata - Prededucibilità - Sussistenza - Fondamento.
L'art. 111, comma 2, l.fall., considerando prededucibili i crediti «sorti in occasione o in funzione» delle procedure concorsuali, li individua, alternativamente, sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, il primo dei quali va implicitamente integrato con la riferibilità del credito all'attività degli organi della procedura. Pertanto, il credito per restituzione della caparra versata in relazione ad un preliminare di compravendita immobiliare che, autorizzato dal giudice delegato nel corso del concordato preventivo precedente il fallimento della promittente venditrice, sia stato successivamente sciolto, per volontà del curatore e con efficacia retroattiva, ex art. 72 l.fall., è prededucibile nel suddetto fallimento, non ostandovi l'avvenuto scioglimento di quel contratto, né l'eventuale sua nullità, atteso che l'attività degli organi della procedura genera crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto della loro funzionalità rispetto alle esigenze della stessa.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20113 del 07/10/2016