Revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso - Esistenza di procedure esecutive mobiliari - Prova della "scientia decotionis" - Insufficienza - Fondamento.
L'esistenza di procedure esecutive mobiliari a carico del debitore non costituisce, di per sé, prova sufficiente della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del soggetto convenuto in un'azione revocatoria fallimentare, non essendo dette procedure soggette a forme di pubblicità, a differenza di quanto è previsto per quelle immobiliari.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19795 del 04/10/2016
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
19795
2016