Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4033 del 06/04/1995
Controversia promossa nei confronti dell'imprenditore individuale o collettivo ammesso al concordato - Legittimazione passiva - Individuazione - "Vocatio in ius" - Notificazione al commissario giudiziale - Nullità.
Con riguardo alla controversia promossa per far valere una pretesa creditoria nei confronti di imprenditore ammesso al concordato preventivo, la legittimazione passiva spetta all'imprenditore medesimo, e, quindi, in caso di società, al suo organo rappresentativo, non al commissario giudiziale, od al liquidatore giudiziale in caso di concordato con cessione dei beni, posto che detta procedura non incide sulla capacità processuale del debitore (salva la facoltà di intervento in causa di detto commissario o liquidatore). Pertanto, deve essere riconosciuta la validità dell'atto introduttivo di quel giudizio, ove la "vocatio in ius" sia stata formulata nei confronti dell'imprenditore o della società ammessa al concordato preventivo, mentre deve essere affermata la nullità della sua notificazione, se l'atto stesso sia stato poi consegnato al commissario giudiziale.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4033 del 06/04/1995