Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - impugnazione dei crediti ammessi – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10613 del 13/12/1994 (Rv. 489140 - 01
Giudizio - Natura ed oggetto - Principio dell'onere della prova - Applicabilità - Conseguenze .
L'impugnazione dei crediti ammessi, di cui all'art. 100 legge fall., dà luogo ad un giudizio di cognizione di natura contenziosa, ordinato alla verifica dell'esistenza e dell'ammontare del credito ammesso attraverso la contestazione della validità dell'accertamento sommario del giudice delegato, nel quale l'impugnante è legittimato a far valere tutti i possibili motivi di esclusione totale o parziale del credito stesso o delle prelazioni riconosciute e tutte le eccezioni che sarebbero spettate al debitore. Di conseguenza la natura e la struttura del procedimento comportano la piena applicazione del principio dell'onere della prova, onde non è il creditore ammesso a dover fornire nuovamente la prova del suo credito, già assistito dalla favorevole valutazione espressa dal giudice della verifica, ma il creditore impugnante a dover provare la fondatezza della sua contestazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10613 del 13/12/1994 (Rv. 489140 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697