Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - incapacita' - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 13991 del 06/06/2017
Legittimazione processuale del fallito - Difetto - Carattere relativo - Rilievo d'ufficio - Condizioni - Fattispecie.
La perdita della capacità processuale del fallito, conseguente alla dichiarazione di fallimento relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare, essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo e può essere eccepita dal solo curatore, salvo che la curatela abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto dedotto in lite, nel qual caso il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto ed è perciò opponibile da chiunque e rilevabile anche d'ufficio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione, proposto dal fallito, in quanto la curatela non aveva manifestato disinteresse per la vicenda processuale ma, comunicandogli l’intento di non impugnare la decisione, aveva espresso una valutazione negativa in ordine alla convenienza della prosecuzione della controversia).
Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 13991 del 06/06/2017