Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13887 del 01/06/2017
Privilegio artigiano ex art. 2751-bis, n. 5, c.c., nel testo ante riforma di cui al d.l. n. 5 del 2012 - Spettanza - Riferimento ai criteri di cui all’art. 2083 c.c. - Necessità - Rilevanza dei presupposti di cui agli artt. 5 della l. n. 443 del 1985 o 1 l.fall. - Esclusione.
In tema di accertamento del passivo, ai fini dell’ammissione ivi di un credito come privilegiato ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c., nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla novella introdotta dal d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 35 del 2012, la natura artigiana dell'impresa va valutata esclusivamente in relazione al concetto di prevalenza del lavoro evocato dall’art. 2083 c.c., mentre sono irrilevanti la sua iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della l. n. 443 del 1985 ed il non superamento delle soglie di fallibilità ex art. 1 l.fall.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13887 del 01/06/2017