Impresa agricola - Organizzazione in forma societaria - Irrilevanza - Previsione statutaria dell'oggetto sociale - Irrilevanza - Indagine in concreto circa l’attività effettivamente svolta - Necessità.
Ai fini dell’esenzione dal fallimento di una impresa agricola, è irrilevante l’organizzazione della stessa in forma societaria, come pure le previsioni statutarie in ordine al suo oggetto sociale, poiché, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004, anche le società di capitali possono esercitare l’impresa agricola, sicché, per essere dichiarate fallite, è sempre necessaria un’indagine volta a provare la natura commerciale dell’attività in concreto svolta.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 17343 del 13/07/2017