Credito con rango ipotecario - Domanda di ammissione al passivo - Indicazione del bene gravato dalla garanzia - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di ammissione al passivo fallimentare di crediti assistiti da ipoteca, ai sensi dell’art. 93 l.fall. - nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 - non è necessaria nella domanda l'indicazione, da parte del creditore, del bene su cui tale garanzia grava, atteso che la sua eventuale mancanza rileva unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all'esercizio della garanzia stessa, sicché la verifica dell'esistenza del bene non è questione da risolvere in fase di accertamento del passivo, ma, attenendo all'ambito dell'accertamento dei limiti di esercitabilità della prelazione, è demandata alla fase del riparto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 17329 del 13/07/2017