Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - societa' e consorzi - societa' con soci a responsabilita' illimitata - societa' di fatto - fallimento dei soci - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 17345 del 13/07/2017
Dichiarazione di fallimento - Procedimento di cui all’art. 15 l.fall. - Applicabilità anche ai soci illimitatamente responsabili ex art. 147 l.fall. - Limiti.
In tema di estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile, l’art. 15 l.fall. è compatibile, quanto alle forme ed ai termini, con il procedimento attivato ex art. 147 l.fall., dovendosi, tuttavia, tenere conto delle peculiarità dell’istruttoria del fallimento in estensione, tanto più se esso sia successivo al già dichiarato fallimento di una società o allorché sia richiesto il fallimento di società di fatto (od occulta), sicché è necessario, al pari di quanto previsto in generale per il procedimento archetipico dal comma 3 dell’art. 147 cit., che il diritto al contraddittorio sia assicurato mediante idonea notificazione dell’iniziativa e del suo svolgimento, nei termini dilatori di cui all’art. 15 cit., ma senza precluderne la possibile riduzione giudiziale ove ragioni di urgenza lo giustifichino. (Nella specie, riguardante l’estensione del fallimento al socio ex art. 147, comma 4, l.fall., la S.C., in applicazione del suesposto principio, rilevando che il debitore aveva avuto conoscenza legale del ricorso e del decreto di convocazione, sia pure pervenutigli il giorno prima dell’udienza, ha cassato la sentenza di merito che aveva revocato il fallimento in estensione per violazione del diritto di difesa solamente per avere il debitore goduto di un termine inferiore a quello previsto dall’art. 15 l.fall.).
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 17345 del 13/07/2017