Impresa in concordato preventivo omologato - Inadempimento del concordato - Creditore concorsuale insoddisfatto - Istanza di fallimento - Ammissibilità - Omessa domanda di risoluzione del concordato - Irrilevanza - Ragioni.
Nell'ipotesi di impresa già ammessa al concordato preventivo poi omologato, ed in caso di inadempimento dei debiti concorsuali, il creditore insoddisfatto può senz’altro avanzarne istanza di fallimento, ai sensi dell’art. 6 l.fall., a prescindere dall’intervenuta risoluzione del detto concordato, essendo ormai venuto meno - dopo la riforma dell’art. 186 l.fall. introdotta dal d.lgs. n. 169 del 2007 - ogni automatismo tra risoluzione del concordato e dichiarazione di fallimento e dovendo l’istante proporre la domanda di risoluzione, anche contestualmente a quella di fallimento, solo quando faccia valere il suo credito originario e non nella misura già falcidiata.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17703 del 17/07/2017