Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - liquidazione - formazione dello stato passivo - opposizioni - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18119 del 21/07/2017
Società di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa - Opposizione allo stato passivo - Applicabilità dell’art. 255 del d.lgs. n. 2009 del 2005 in quanto norma speciale rispetto all’art. 99 l.fall. - Ragioni - Conseguenze - Inammissibilità dell’opposizione allo stato passivo in quanto tardivamente proposta.
In tema di liquidazione coatta amministrativa di società di assicurazione, l’istanza di insinuazione tardiva al passivo - nella specie inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 252 e 256, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private) - deve essere qualificata come opposizione allo stato passivo, sicché va proposta, ex art. 98 l.fall., nel termine di cui all’art. 255 c.ass., norma di natura speciale e settoriale, non abrogata, neanche implicitamente, dall’art. 99 l.fall., a differenza di quanto verificatosi per il settore del credito (art. 88, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993, espressamente abrogato dal d.lgs. n. 181 del 2015).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18119 del 21/07/2017