Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21213 del 13/09/2017
Contratto di “leasing” - Fallimento dell'utilizzatore - Opzione del curatore per lo scioglimento del contratto - Effetti - Credito del concedente per i canoni scaduti alla data del fallimento - Ammissione al passivo - Sussistenza - Canoni non ancora scaduti - Insinuazione al passivo per la sola differenza positiva tra canoni non scaduti e valore di allocazione del bene nel mercato - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di effetti del fallimento su preesistente rapporto di “leasing”, in caso di scioglimento del contratto ad opera del curatore, quanto ai canoni scaduti e non pagati il concedente, insinuandosi al passivo per la verifica dei crediti, può soddisfarsi in sede fallimentare, poiché il credito (relativo ad una somma certa e determinata) è sorto anteriormente al concorso e andrà ammesso, al lordo degli interessi di mora, alla data della dichiarazione di fallimento. Quanto ai canoni non ancora scaduti, invece, il concedente ha soltanto diritto alla restituzione del bene, oltre al diritto eventuale (relativo ad una somma indeterminata nell’”an” e nel “quantum”) di insinuarsi nello stato passivo, in via tardiva, per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e la minore somma ricavata, rispetto a detto credito, dall’eventuale nuova allocazione del bene nel mercato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21213 del 13/09/2017