Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - liquidazione - formazione dello stato passivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21216 del 13/09/2017
Domanda di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa - Natura e funzione - Conseguenze - Procura a margine - Idoneità alla proposizione dell’opposizione allo stato passivo - Art. 83 c.p.c. - Elencazione non tassativa - Fondamento.
In tema di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa, la natura amministrativa del procedimento attribuisce allo stato passivo formato dal commissario liquidatore, con il deposito in cancelleria, una funzione di pubblicità che segna il momento a partire dal quale può aprirsi una fase giurisdizionale in caso di proposizione di uno dei ricorsi ex art. 209 l.fall.; pertanto, connettendosi la prospettazione del credito avanzata al commissario nella fase amministrativa ad un più ampio “statuto di tutela”, già proprio di una “domanda” materialmente orientata a permettere, mutandosi in “opposizione”, il controllo giudiziale, la procura apposta alla domanda medesima è idonea alla proposizione dell’opposizione allo stato passivo, atteso che l’elenco degli atti contenuto nell’art. 83 c.p.c. non è tassativo, con conseguente validità della procura ove risulti depositata al momento della costituzione in giudizio e la controparte non sollevi con la prima difesa specifiche contestazioni circa la sua esistenza e tempestività.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21216 del 13/09/2017