Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21481 del 15/09/2017
D.l. n. 26 del 1979, conv. con modif. in l. n. 95 del 1979 - Incompatibilità con la normativa comunitaria - Limiti - Revocatoria fallimentare - Aiuto di Stato - Configurabilità - Esclusione.
Il d.l. n. 26 del 1979, conv., con modif. nella l. n.95 del 1979, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, è incompatibile con le norme comunitarie - in base alle sentenze della CGUE 1 dicembre 1998 in causa C-200/97, e 17 giugno 1999 in causa C-295/97, all'ordinanza della stessa Corte 24 luglio 2003 in causa C-297/01 e alla decisione della Commissione 16 maggio 2001, n. 2001/212/CE - non nella sua totalità, ma esclusivamente in relazione a disposizioni che prevedano aiuti di Stato non consentiti ai sensi dell'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE, tra i quali non può farsi rientrare la previsione dell'azione revocatoria, essendo priva del requisito della specificità, sotto i due profili della selettività e della discrezionalità, che, alla stregua delle decisioni della Corte di giustizia sopra richiamate, caratterizzano gli aiuti di Stato vietati. Né costituisce aiuto di Stato la stessa apertura della procedura di amministrazione straordinaria (senza la quale neppure è prospettabile l'esercizio dell'azione revocatoria), sotto il profilo che la continuazione dell'impresa, con sacrificio di creditori principalmente pubblici, ed altri vantaggi, con oneri supplementari a carico dello Stato o di enti pubblici, conseguano necessariamente all'ammissione alla procedura: infatti nell'amministrazione straordinaria disciplinata dalla l. n. 95 cit., la continuazione dell'impresa, seppure conseguenza normale, non è conseguenza necessaria dell'apertura della procedura, mentre gli altri vantaggi a carico di risorse pubbliche, individuati dalla sentenza della Corte di giustizia 17 giugno 1999, possono essere disapplicati senza incidere sulla possibilità di una gestione liquidatoria (solo in funzione della quale si giustifica l'azione revocatoria) della medesima procedura.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21481 del 15/09/2017