Credito del procuratore antistatario – Natura privilegiata nel fallimento della controparte soccombente – Esclusione – Fondamento.
In tema di opposizione allo stato passivo, il credito del procuratore antistatario gode del privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 2 c. c. solo allorché l'attività professionale sia stata svolta per conto ed a favore del fallito e non anche quando il credito, pur se opponibile al fallimento, nasca da un'attività posta in essere per conto di un soggetto differente.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21482 del 15/09/2017