Fallimento ed altre procedure concorsuali - amministrazione controllata - ammissione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22601 del 27/09/2017
Amministrazione controllata - Art. 188 l.fall. applicabile “ratione temporis” - Effetti del decreto - Decorrenza - Dalla domanda di ammissione - Fondamento - Fattispecie.
Gli effetti del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata retroagiscono, in forza del combinato disposto degli artt. 188, comma 2 (vigente “ratione temporis”), 167 e 168 l.fall., alla data di presentazione della domanda di ammissione, essendo i detti effetti di moratoria generale dei debiti d’impresa per tutta la durata della procedura funzionali al rispetto della “par condicio creditorum”. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l’inefficacia del pagamento preferenziale, relativo a debito pregresso, effettuato dall’impresa dopo la presentazione della domanda di ammissione all’amministrazione controllata, poi sfociata nel fallimento, ma prima dell’adozione del decreto di ammissione).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22601 del 27/09/2017