Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - revoca del fallimento - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 16180 del 28/06/2017
Giudizio di reclamo - Fatti successivi alla dichiarazione di fallimento - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Sopravvenuta desistenza del creditore istante - Rilevanza ai fini della revoca del fallimento - Esclusione.
Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l’acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l’apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta; ne discende che la rinuncia all’azione o desistenza del creditore istante, che sia intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, è irrilevante perché al momento della decisione del tribunale sussisteva ancora la sua legittimazione all’azione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 16180 del 28/06/2017