Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - domanda - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5592 del 25/10/1979
Imprese soggette - imprenditore defunto - proposta di concordato nei confronti di tale imprenditore - presentazione dopo un anno dal decesso - inammissibilità - prosecuzione dell'impresa individuale o collettiva da parte dell'erede o degli eredi dell'imprenditore - irrilevanza - istanze di fallimento o di liquidazione della er beneficiata - ininfluenza.*
081083 402193*
L'ammissibilità della proposta di concordato preventivo, nei confronti di un imprenditore defunto, postula l'assoggettabilità del medesimo a declaratoria di fallimento, e, pertanto, va esclusa in ipotesi di decorso di oltre un anno dal decesso (artt 10 ed 11 del RD 16 marzo 1942 n 267). Detto principio non soffre limitazioni o deroghe per il caso in cui l'impresa venga proseguita, in Forma individuale o collettiva, dall'erede o dagli eredi del defunto, atteso che il concordato, come il fallimento, riguarda l'imprenditore e non l'impresa, ne per il caso in cui siano state già avanzate istanze di fallimento da parte dei creditori, od istanze di liquidazione dell'eredità beneficiata, ai sensi dell'art 500 cod civ, trattandosi di fatti non interruttivi del predetto termine annuale.*
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5592 del 25/10/1979