Apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - imprenditore defunto - separazione dei beni ottenuta dai creditori - inefficacia - socio illimitatamente responsabile di una società fallita - estensione.*
La regola contenuta nel terzo comma dell'art 11 legge fallimentare secondo cui con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile - ha portata generale e vale sia nel fallimento dell'imprenditore individuale, sia nel fallimento del socio illimitatamente responsabile di una società fallita.*
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4026 del 12/07/1979